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	<title>Tutto sul matrimonio &#187; Documenti e legge</title>
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	<description>Consigli e curiosita&#039; per organizzare le vostre nozze.</description>
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		<title>Comunione oppure separazione dei beni?</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il matrimonio non è soltanto un giorno di festa in cui si celebra l’unione d’amore tra due persone, ma anche un vero e proprio contratto che regola i rapporti patrimoniali fra i coniugi. Oltre all’organizzazione della festa e del viaggio di nozze, gli sposi sono tenuti ad occuparsi di questioni pratiche ben più importanti, come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il matrimonio non è soltanto un giorno di festa in cui si celebra l’unione d’amore tra due persone, ma anche un vero e proprio contratto che regola i rapporti patrimoniali fra i coniugi. Oltre all’organizzazione della festa e del viaggio di nozze, gli sposi sono tenuti ad occuparsi di questioni pratiche ben più importanti, come la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni). La scelta del regime patrimoniale da applicare alla nuova famiglia che nasce con il matrimonio va fatta con scrupolo ed attenzione, valutando tutti i pro e i contro, senza farsi condizionare dai sentimenti.</p>
<p>Prima di decidere è bene informarsi e capire quali conseguenze comporta l’una o l’altra scelta.Vediamo in cosa consiste e in base a cosa bisogna fare la propria scelta</p>
<p><strong>Cosa dice la legge</strong></p>
<p>Con la riforma del “<strong>diritto di famiglia</strong>” avvenuta con la<strong> legge n° 151 del 1975</strong>, si è stabilito che, in mancanza di una scelta precisa, il regime patrimoniale della famiglia che si applica è quello della comunione dei beni. Ciò significa che è necessario dichiarare all’ufficiale dello stato civile o al sacerdote per quale regime patrimoniale si opta, a seconda che si tratti di un rito civile o religioso. Se non si dichiara nulla, si applica automaticamente il regime della comunione dei beni.</p>
<p><strong>Comunione legale dei beni</strong></p>
<p>Nel regime di comunione rientrano tutti i beni acquistati durante il matrimonio: appartamento, computer, televisore, automobile, ecc. Ogni coniuge è proprietario al 50% dei singoli beni, e questo sia nel caso in cui il bene sia stato comprato da uno solo dei due, sia che l’acquisto sia stato fatto da entrambi. In pratica: se la moglie acquista un dipinto, questo apparterrà anche al marito per metà, nonostante l’acquisto sia stato materialmente effettuato da sola. Gli atti di ordinaria amministrazione riguardante i beni sono eseguiti da ognuno dei coniugi per se stesso, mentre quelli di straordinaria amministrazione vanno effettuati da entrambi.</p>
<p>Tornando all’esempio del dipinto, per assicurarlo basta il consenso di uno solo dei coniugi, mentre per venderlo è necessario che entrambi i coniugi siano d’accordo. Altro esempio riguarda l’abitazione. Se i due coniugi optano per la comunione legale dei beni, a prescindere da chi abbia comprato l’appartamento, questo appartiene per metà ad entrambi. Per venderla entrambi devono dare il loro consenso. Anche se la vendita dovesse riguardare soltanto una quota della casa (50%) il notaio farà firmare l’atto di vendita sia a uno che all’altro.</p>
<p><strong>Separazione dei beni</strong></p>
<p>Si può optare per questo regime patrimoniale sia al momento della celebrazione del matrimonio, sia quando lo si ritiene opportuno: in questo caso serve un atto notarile. Optando per la separazione dei beni, i coniugi sono liberi di gestire gli acquisti effettuati durante il matrimonio. La legge stabilisce che il coniuge può procedere alla vendita anche della propria metà senza avere il consenso del partner, che rimane proprietario dell’altra parte (50%). Si resta cioè proprietari di tutto ciò che si è acquistato sia prima che durante il matrimonio. Le spese comuni riguardanti la casa e i figli sono appannaggio di entrambi i coniugi, che sono chiamati a contribuire in modo proporzionale a ciò che guadagnano.</p>
<p><strong>Le eccezioni</strong></p>
<p>Appartengono ad entrambi lo stipendio o la liquidazione, come pure i debiti contratti da uno dei coniugi. Alcune categorie di beni non rientrano nella comunione e quindi restano di proprietà dei singoli coniugi. E’ il caso dei beni posseduti prima del matrimonio, di ciò che è stato acquisito a seguito di successione e donazione e dei beni strettamente personali, come i vestiti. Quindi l’abitazione che apparteneva ad un coniuge da single resta a lui, come pure quella eventualmente ereditata in seguito.<br />
Fonte: <a href="http://legale.guidaconsumatore.com/">http://legale.guidaconsumatore.com</a></p>
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		<title>Organizzare il matrimonio, 6 mesi prima.</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 14:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[I DOCUMENTI Concluso il corso di preparazione al matrimonio il parroco vi rilascerà un modulo (al parroco avrete già consegnato i certificati di battesimo e cresima di entrambi.). Con tale modulo si prende appuntamento per il giuramento in comune. Da ricordarsi che dal giuramento bisogna sposarsi entro 6 mesi e che il comune affigge le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/12/relogio.bmp" title="relogio.bmp" alt="relogio.bmp" align="right" height="200" width="200" />I DOCUMENTI</p>
<p>Concluso il corso di preparazione al matrimonio il parroco vi rilascerà un modulo (al parroco avrete già consegnato i certificati di battesimo e cresima di entrambi.). Con tale modulo si prende appuntamento<br />
per il giuramento in comune. Da ricordarsi che dal giuramento bisogna sposarsi entro 6 mesi e che il comune affigge le vostre pubblicazioni per circa 2 settimane (deve rimanere pubblicato per 2 domeniche). <span id="more-317"></span>Dopo la pubblicazione bisogna portare il foglio delle pubblicazioni nella parrocchia di lui se il corso di preparazione al matrimonio è stato fatto presso la parrocchia di lei (o viceversa). Qui dovranno essere esposte per 15 giorni. Dopo 15 giorni si riportano le pubblicazioni del comune e della parrocchia nella parrocchia dove si è seguito il corso. Qui sarà compilato un modulo che dovrà essere portato in vicariato. Dal vicariato si porta il tutto nella parrocchia dove ci si sposa</p>
<p>NOLEGGIO DELL’AUTO<br />
L&#8217;auto della sposa può anche essere l&#8217;auto buona di papà o di un amico particolarmente vicino ma l&#8217;usanza vorrebbe una bella auto d&#8217;epoca a noleggio con tanto di autista in livrea o addirittura una carrozza con cavalli e tutto. In effetti tutto dipende dallo stile che si vuol dare al proprio matrimonio. L&#8217;importante è che il buon senso ed il buon gusto prevalgano. Alla guida potrà sedere un fratello della sposa o un amico della coppia, o un autista professionista se l&#8217;auto è stata presa a noleggio. L&#8217;addobbo<br />
dev&#8217;essere discreto: una composizione floreale da sistemare sul lunotto posteriore e nulla più. A bordo dell&#8217;auto siederanno, oltre all&#8217;autista, la sposa accompagnata dal padre. Dalla chiesa al luogo di ricevimento, il neo-sposo può prendere la guida dell&#8217;auto, ma non è obbligatorio.</p>
<p>IL VESTITO DA SPOSA<br />
Il vestito da sposa è una scelta importante, è l’immagine del matrimonio. I negozi vi faranno misurare i loro modelli e poi il vostro vestito sarà confezionato circa 2 mesi prima del grande giorno. Un&#8217;analisi<br />
della propria persona aiuterà a individuare i punti da valorizzare ed anche i difetti da nascondere. Per cercare di mimetizzare i fianchi larghi si può usare un abito leggermente svasato e tagliato sotto il seno; le più magre possono invece vestire abiti fluidi, dalla linea scivolata; gonne molto larghe e vaporose sono invece vietate alle spose molto basse. In municipio è preferibile l&#8217;abito corto, perfetto il tailleur,                anche pantalone, nei toni del bianco, del crema, dell&#8217;avorio, dell&#8217;écru o pastello; chi lo vorrà, potrà tuttavia vestire l&#8217;abito lungo. La scelta definitiva deve avvenire almeno tre mesi prima del matrimonio, per eventuali ritocchi all&#8217;abito e per la scelta degli accessori: calze, scarpe, lingerie, guanti, velo, bouquet, eventuali piccoli orecchini. È bene anche qui cominciare a cercarlo per tempo e farsi accompagnare dalla mamma, dalla sorella o dall’amica del cuore, ma ricordatevi che lo sposo non deve vedere l’abito da sposa prima della cerimonia.</p>
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		<title>Matrimonio fra cittadini italiani ed extracomunitari.</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Per un italiano/a coronare il proprio sogno d&#8217;amore, sposare il fidanzato/a extracomunitario e vivere insieme, puo&#8217; diventare un&#8217;odissea: comuni che si rifiutano di celebrare il matrimonio senza il permesso di soggiorno; ambasciate che non rilasciano il visto di ingresso per ricongiungimento familiare o per familiare al seguito; pubbliche amministrazioni che applicano la Bossi Fini anziche&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/10/matrimonio1.gif" title="matrimonio1.gif"><img src="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/10/matrimonio1.gif" title="matrimonio1.gif" alt="matrimonio1.gif" align="left" /></a> Per un italiano/a coronare il proprio sogno d&#8217;amore, sposare il fidanzato/a extracomunitario e vivere insieme, puo&#8217; diventare un&#8217;odissea: comuni che si rifiutano di celebrare il matrimonio senza il permesso di soggiorno; ambasciate che non rilasciano il visto di ingresso per ricongiungimento familiare o per familiare al seguito; pubbliche amministrazioni che applicano la Bossi Fini anziche&#8217; il Testo unico 54/2000.<br />
Visto l&#8217;elevato numero di quesiti e segnalazioni sull&#8217;argomento abbiamo deciso di fare un po&#8217; di chiarezza in tema di matrimonio con stranieri extracomunitari, per capire come e&#8217; meglio procedere, cosa la pubblica amministrazione e&#8217; tenuta a fare, come si possono superare gli ostacoli burocratici. <strong>    La via piu&#8217; breve per vivere con il proprio (futuro) coniuge e&#8217; sicuramente sposarsi in Italia</strong>, <span id="more-108"></span>poiche&#8217; il coniuge straniero puo&#8217; subito ottenere un permesso di soggiorno per il proprio coniuge straniero e, alla prima scadenza, la carta di soggiorno.<br />
Ricordiamo che per sposarsi non e&#8217; necessario essere gia&#8217; titolare di un permesso di soggiorno, ma e&#8217; sufficiente esibire all&#8217;ufficiale di stato civile il passaporto ed il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla propria autorita&#8217; diplomatica o consolare.Quando il futuro coniuge non e&#8217; gia&#8217; in Italia o non riesce ad ottenere un regolare visto di ingresso, molti italiani decidono di recarsi direttamente nel Paese di provenienza per celebrare il matrimonio, sperando di velocizzare le pratiche e ottenere piu&#8217; rapidamente un visto di ingresso per familiare al seguito.<br />
In questo caso, consigliamo di <strong>celebrare il matrimonio presso la rappresentanza diplomatica italiana all&#8217;estero</strong>, per evitare alcuni passaggi burocratici. Se l&#8217;italiano nubendo e&#8217; residente all&#8217;estero ed iscritto presso l&#8217;AIRE (l&#8217;anagrafe dei cittadini italiani residenti all&#8217;estero) il matrimonio verra&#8217; direttamente trascritto sugli appositi registri tenuti presso il consolato. Nel caso, invece, che il cittadino italiano sia residente in Italia, il matrimonio dovra&#8217; comunque essere trascritto in Italia. In pratica, si risparmia solo il tempo “burocratico” necessario per la traduzione e legalizzazione dell&#8217;atto.In caso, infine, <strong>ci si sposi all&#8217;estero avanti alle autorita&#8217; estere</strong>, le difficolta&#8217; maggiori si incontrano nel richiedere il visto di ingresso per familiare al seguito o per ricongiungimento familiare, <strong>poiche&#8217; molte ambasciate non rilasciano il visto fino a quando il matrimonio non e&#8217; regolarmente tradotto, legalizzato e trascritto nei registri di stato civile italiani.</strong><strong>Chi  trascrive il matrimonio</strong><br />
I novelli sposi sono tenuti a chiedere la traduzione, legalizzazione e trascrizione dell&#8217;atto di matrimonio al Consolato o all&#8217;Ambasciata italiana dello Stato estero in cui ci si e&#8217; sposati, che provvedera&#8217; ad inoltrare la richiesta all&#8217;ufficio di stato civile competente in Italia.<strong>    Tempi della trascrizione</strong><br />
In assenza di specifiche indicazioni normative, la trascrizione deve avvenire entro i tempi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, e dunque entro 90 giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza. Se tale termine decorre inutilmente, consigliamo di intimare la conclusione del procedimento con una raccomandata AR di messa in mora all&#8217;ambasciata italiana.<strong>    Si puo&#8217; chiedere la trascrizione direttamente al Comune italiano, senza &#8220;passare&#8221; per l&#8217;ambasciata?</strong><br />
La trascrizione degli atti nei registri di stato civile puo&#8217; esser richiesta da chiunque ne abbia interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta. Dunque, e&#8217; possibile, una volta tradotto e legalizzato l&#8217;atto di matrimonio, chiedere la trascrizione direttamente al Comune.<strong>      Si puo&#8217; ottenere un visto di ingresso per il proprio coniuge anche in assenza di trascrizione?</strong><br />
Le ambasciate italiane sparse per il mondo danno a questa domanda risposte molto discordanti, perche&#8217;, da una parte, la legge (nello specifico l&#8217;art. 130 del codice civile) subordina tutti gli effetti del matrimonio alla registrazione dell&#8217;atto negli registri dello stato civile, mentre per contro esiste una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana che afferma esattamente il contrario. Per la Cassazione infatti la trascrizione dell&#8217;atto di matrimonio non ha natura costitutiva, ma soltanto dichiarativa. In pratica, il matrimonio sarebbe immediatamente valido, e dunque rilevante anche in Italia, nel momento in cui viene celebrato (<strong><em>Nota</em></strong>: Cass. Civile, sentenza n. 1298/1971; Cass. Civile, sentenza n. 569/1975; Cass. Civile, sentenza n. 9578/93; Cass. Civile, sentenza n. 3599/1990; Cass. Civile, sentenza n. 103511998) e di conseguenza non sarebbe necessario attendere che lo Stato italiano ne abbia conoscenza “ufficiale” per chiedere il visto di ingresso in qualita&#8217; di coniuge di cittadino italiano.Sebbene la giurisprudenza sia cosi&#8217; favorevole, le sentenze della Corte di Cassazione non sono vincolanti per la pubblica amministrazione, e dunque l&#8217;ambasciata puo&#8217; benissimo (anzi deve) disattendere questo orientamento ed applicare alla lettera l&#8217;art. 130 c.c., imponendo l&#8217;avvenuta trascrizione come requisito obbligatorio per il rilascio del visto.</p>
<p>Chi dunque volesse chiedere il visto di ingresso per il proprio coniuge anche prima che sia intervenuta la trascrizione, deve comunque essere ben consapevole di un possibile rifiuto dell&#8217;ambasciata (a seconda dell&#8217;orientamento dell&#8217;ufficio). In questo caso, dovrebbe ricorrere al giudice italiano contro il provvedimento di diniego, forte di una solida giurisprudenza a proprio favore.<br />
Fonte www.aduc.it</p>
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		<title>Validita&#8217; matrimonio all&#8217;estero.</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti e legge]]></category>

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		<description><![CDATA[Il tuo matrimonio all&#8217;estero sarà valido in Italia se: sei maggiorenne (art.84) non sei interdetto per infermità di mente (art. 85 c.c.) sei libero di stato: o divorziato oppure non vincolato da un precedente matrimonio (art. 86 c.c.) Non sei vincolato da legami di parentela o di adozione con il futuro coniuge (art. 87 c.c.)L&#8217;articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/10/matrimonio.gif" title="matrimonio.gif"><img src="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/10/matrimonio.gif" title="matrimonio.gif" alt="matrimonio.gif" align="left" /></a>                                     Il tuo matrimonio all&#8217;estero sarà valido                                      in Italia se:<br />
sei maggiorenne (art.84) non sei interdetto                                      per infermità di mente (art. 85 c.c.)<br />
sei libero di stato: o divorziato oppure non                                      vincolato da un precedente matrimonio (art.                                      86 c.c.)<br />
Non sei vincolato da legami di parentela o                                      di adozione con il futuro coniuge (art. 87                                      c.c.)L&#8217;articolo 115 del Codice civile va letto                                      unitamente all&#8217;articolo 27 della Legge 218/95,                                      che prevede la capacità di contrarre                                      matrimonio regolata dalla legge nazionale                                      di ciascuno sposo. In più, c&#8217;è                                      l&#8217;art.16, 1° comma, della medesima legge.                                      Secondo questo la legislazione straniera non                                      si applica, se è contraria all&#8217;ordine                                      pubblico italiano.</p>
<p>L&#8217;articolo 115, 2° comma c.c. e art.                                      28 Legge 218/95 stabilisce anche che:<br />
Per un matrimonio contratto all&#8217;estero, sia                                      civile, che religioso, si deve tener conto                                      della legge del luogo in cui è avvenuta                                      la celebrazione o quella dello Stato di appartenenza                                      di uno dei due sposi;<span id="more-84"></span> se una di queste considera                                      valido il matrimonio celebrato con formula                                      prescelta, questo darà ritenuto valido                                      anche in Italia.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>I matrimonio all&#8217;estero</title>
		<link>http://www.blogmatrimonio.it/il-matrimonio-allestero</link>
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		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti e legge]]></category>

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		<description><![CDATA[Sempre più rilevanza assumono oggi le questioni legate alla celebrazione all’estero del matrimonio da parte del cittadino italiano, sia nel caso di matrimonio con uno straniero sia nel caso di nubendi entrambi italiani. Per i più vari motivi infatti anche cittadini residenti in Italia scelgono con una certa frequenza di sposarsi in un altro Stato. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/10/matrimonio-anelli.jpg" title="matrimonio-anelli.jpg"><img src="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/10/matrimonio-anelli.jpg" title="matrimonio-anelli.jpg" alt="matrimonio-anelli.jpg" align="right" /></a><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Sempre più rilevanza assumono oggi le questioni legate alla celebrazione all’estero del matrimonio da parte del cittadino italiano, sia nel caso di matrimonio con uno straniero sia nel caso di nubendi entrambi italiani. Per i più vari motivi infatti anche cittadini residenti in Italia scelgono con una certa frequenza di sposarsi in un altro Stato.<br />
<span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> L’art. 16 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento dello stato civile) prevede che il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l’altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all’autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all’autorità locale secondo le leggi del luogo; in quest’ultimo caso una copia dell’atto è rimessa a cura degli interessati all’autorità diplomatica o consolare.La celebrazione del matrimonio all’estero da parte del cittadino italiano residente in Italia può avvenire pertanto <em>dinanzi all’autorità consolare italiana o dinanzi all’autorità locale.</em></span></span><span id="more-75"></span></p>
<p><em>In questa sede ci si soffermerà su tale ultima modalitàSecondo      l’art. 27  di riforma      del sistema italiano di diritto internazionale privato, la <em>capacità matrimoniale      e le altre condizioni per contrarre matrimonio</em> sono regolate dalla      legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo      lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato      italiano o riconosciuto in Italia.La legge che stabilisce un impedimento al matrimonio determina anche le conseguenze della violazione di esso, i termini per farlo valere, gli eventuali effetti di un certo periodo di vita in comune</em></p>
<p><em>Occorre in proposito ricordare altresì l’art. 115, comma 1, del codice civile, il quale prevede, con riguardo al matrimonio del cittadino all’estero, che detto cittadino italiano sia comunque soggetto alle norme italiane sulle “condizioni necessarie per contrarre matrimonio” stabilite dagli artt. 84 e segg. cod. civ.</em></p>
<p><em>Le condizioni richiamate, com’è noto, riguardano l’età (art. 84), la sanità mentale (art. 85), l’inesistenza di precedente vincolo matrimoniale (art. 86). Sono previsti inoltre impedimenti dirimenti: inesistenza di determinati vincoli di parentela, affinità, adozione tra i nubendi (art. 87); l’ipotesi del “delitto” (art. 88).<br />
La mancanza di uno dei requisiti o l’esistenza di uno degli impedimenti suddetti rendono il matrimonio eventualmente contratto invalido con riferimento all’ordinamento giuridico italiano.</em></p>
<p><em>La legge italiana prevede altresì degli impedimenti al matrimonio (impedimenti impedienti) che non comportano una invalidità di esso ma una sua semplice <em>irregolarità</em>, la cui unica conseguenza è l’applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti degli sposi, peraltro di importo minimo (artt. 134 e 140 cod. civ.).</em></p>
<p><em>Tali impedimenti sono costituiti dal lutto vedovile (art. 89) e dall’omissione delle pubblicazioni, di cui si tratterà nel prosieguo. </em></p>
<p><em>Come si vede, la norma pone <em>tre criteri tra loro concorrenti</em> per stabilire la validità dal punto di vista formale del matrimonio: basta che uno di essi sia soddisfatto per aversi un matrimonio valido per l’ordinamento giuridico italiano.</em></p>
<p><em>D’altra parte, deve essere preso in considerazione anche l’art. 16 L. 218/1995, il quale prevede che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’<em>ordine pubblico</em>, con le conseguenze di cui al secondo comma della medesima disposizione</em></p>
<p><em>Occorre ricordare in proposito che la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sulla compatibilità con l’ordine pubblico del <em>matrimonio islamico</em> con una pronuncia che, ancorché riferita alla disciplina anteriore alla L. 218/1995, conserva tutt’oggi la propria rilevanza., la Corte di Cassazione ha affermato che l’insostenibilità della tesi secondo cui ad un matrimonio contratto da cittadino italiano all’estero – sia pure nel rispetto delle forme ivi stabilite ed in presenza delle persone – non potrebbe riconoscersi alcun effetto giuridico, ove la <em>lex loci</em> preveda caratteristiche contrastanti con i principi fondamentali del nostro ordinamento, discende dal principio del cd. <em>favor matrimonii</em>, alla cui stregua l’atto non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate negli artt. 117 e ss. cod. civ. – <em>nelle quali non può essere ricompresa quella del matrimonio contratto secondo un rito che preveda la poligamia e/o lo scioglimento del vincolo </em>ad nutum – e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento</em></p>
<p><em>Ne deriva che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all’estero pur secondo una legge che consenta la poligamia e/o il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, <em>non si può disconoscerne l’idoneità a produrre effetti nel nostro ordinamento, sino a quando non se ne deduca la nullità e non intervenga una pronuncia sul punto<br />
Non mancano d’altra parte taluni i quali sostengono che il matrimonio islamico, prevedendo istituti quali la poligamia ed il ripudio, non possa produrre alcun effetto nel nostro ordinamento giuridico per contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume, trattandosi di un matrimonio privo del requisito dell’assunzione dell’obbligo reciproco di fedeltà, requisito da ritenersi essenziale per la configurabilità giuridica del matrimonio nel nostro ordinamento<br />
Secondo l’opinione prevalente, come sopra illustrato, non è tuttavia possibile trarre dai suddetti caratteri del matrimonio islamico la conseguenza automatica della sua inefficacia nel nostro ordinamento, sempreché il matrimonio sia stato contratto nel rispetto delle forme stabilite dalla legge del luogo di celebrazione e sempreché sussistano i requisiti di stato e capacità dei contraenti.<br />
Il matrimonio contratto all’estero dal cittadino italiano residente in Italia nelle forme previste dalla legge del luogo di celebrazione deve essere preceduto dalle <em>pubblicazioni</em> e deve essere seguito dalla <em>trascrizione </em>dell’atto nei registri dello stato civile italiano.<br />
Con riguardo alle pubblicazioni, a tale conclusione si deve pervenire nonostante l’abrogazione dell’art. 115, comma 2, cod. civ.<br />
Tuttavia, la mancanza di siffatti adempimenti (pubblicazione e trascrizione), come già in parte accennato, non pregiudica la validità del matrimonio. La trascrizione in particolare non ha natura costitutiva, ma semplicemente <em>dichiarativa e di pubblicità<br />
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti, in linea di principio, i matrimoni celebrati all’estero tra italiani e stranieri hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera</em></em></em></p>
<p><em><em><em>Peraltro, nell’ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l’atto di matrimonio non perde la sua validità <em>fino a quando non sia impugnato per una delle ragioni previste dall’art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento</em></em></em></em></p>
<p><em><em><em><em>La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare altresì, in senso conforme, che le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri <em>immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento</em>, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell’ordinamento dello Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana; tale principio – prosegue la Suprema Corte – <em>non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido sulla base del principio locus regit actum Né le pubblicazioni né la trascrizione sono dunque richieste per la validità del matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani secondo la legge straniera; matrimonio che è immediatamente valido e rilevante per l’ordinamento giuridico italiano.<br />
Con riguardo alle pubblicazioni, occorre peraltro precisare quanto segue.<br />
La pubblicazione può diventare indispensabile al fine di contrarre matrimonio all’estero allorché il Paese prescelto richieda preliminarmente un’attestazione della mancanza di impedimenti al matrimonio o richieda il rilascio del certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980: tali documenti possono essere infatti rilasciati solo dopo che sia stato dato corso alle pubblicazioni e non ne siano conseguite opposizioni<br />
Con riguardo invece alla trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio celebrato all’estero, sarà cura degli interessati trasmettere copia dell’atto alle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane o direttamente all’ufficiale di stato civile italiano richiedendone la trascrizione<br />
Deve precisarsi che la trascrizione diventa necessaria per l’efficacia del matrimonio – si ritiene – solo nel caso di <em>matrimonio cattolico contratto all’estero da cittadino italiano in uno Stato che ad esso non ricolleghi effetti civili</em>, al fine di realizzare la fattispecie del matrimonio canonico-concordatario<br />
Per quanto concerne infine la <em>prova del matrimonio</em> contratto all’estero da un cittadino italiano, essa è costituita dall’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile dello Stato straniero</em></em></em></em></em></p>
<p>fonte:http://www.iusreporter.it/</p>
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		<title>Matrimonio tra stranieri.</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti e legge]]></category>

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		<description><![CDATA[Matrimonio tra stranieri. In questi ultimi anni, il matrimonio tra stranieri o dove uno dei due sposi e’ straniero, sta aumentando notevolmente come numero. Di seguito vi riportiamo alcune informazioni da sapere. Il primo passo e’ richiedere il matrimonio presso l’ufficio matrimoni del vostro Comune di residenza. Quindi dovete giurare di fronte a un ufficiale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: bold"><a href="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/10/matrimonio.jpg" title="matrimonio.jpg"><img src="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/10/matrimonio.jpg" title="matrimonio.jpg" alt="matrimonio.jpg" align="right" height="350" width="250" /></a>Matrimonio tra stranieri.</p>
<p>In questi ultimi anni, il matrimonio tra stranieri o dove uno dei due sposi e’ straniero, sta aumentando notevolmente come numero. Di seguito vi riportiamo alcune informazioni da sapere.</p>
<p>Il primo passo e’ richiedere il matrimonio presso l’ufficio matrimoni del vostro Comune di residenza. Quindi dovete giurare di fronte a un ufficiale di stato civile; durante il giuramento devono essere presenti due vostri testimoni (se stranieri devo avere il permesso di soggiorno) ricordatevi che potete portarvi l’interprete nel caso abbiate problemi con la lingua italiana.</p>
<p>Ovviamente per sposarvi e’ necessario che siate liberi da vincoli matrimoniali anche nel vostro paese di nascita. Se siete minorenni, invece dovete richiedere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.</p>
<p><span style="font-weight: bold"> I documenti necessari sono:</span><br />
il nulla osta rilasciato dal vostro Consolato (o Ambasciata) con firma autenticata in Prefettura se il vostro paese di origine non è un membro dell’Unione Europea; infine, se siete residenti in Italia, i certificati di stato libero e di residenza.<span id="more-69"></span></p>
<p style="font-weight: bold">Richiedere la cittadinanza italiana.</p>
<p>Infine, per chi volesse richiedere la cittadinanza italiana dopo il matrimonio, dovete richiederla dopo sei mesi di residenza in Italia. Se lo sposo invece risiede all’estero devono trascorrere almeno 3 anni.</p>
<p><span style="font-weight: bold"> I documenti necessari sono</span>:</p>
<p>quello di nascita, il certificato di residenza, lo stato di famiglia, il certificato di cittadinanza, l’estratto dell’atto di matrimonio, la fotocopia autenticata del permesso di soggiorno.</p>
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		<title>Pubblicazioni di matrimonio</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 13:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti e legge]]></category>

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		<description><![CDATA[Questo matrimonio non s&#8217;ha da fare.. Le pubblicazioni storicamente hanno la funzione di far sapere a tutti che due persone si sposavano. Un tempo si diceva che le pubblicazioni erano indispensabili per evitare che qualcuno in uno stato non consono si sposasse all&#8217;insaputa di tutti. Teoricamente, se qualcuno aveva qualcosa da ridire sul matrimonio poteva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/09/matrimonio.gif" title="matrimonio.gif"><img src="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/09/matrimonio.gif" title="matrimonio.gif" alt="matrimonio.gif" align="left" /></a><strong>Questo matrimonio non s&#8217;ha da fare..</strong></p>
<p>Le pubblicazioni storicamente hanno la funzione di far sapere a tutti che due persone si sposavano.</p>
<p>Un tempo si diceva che le pubblicazioni erano indispensabili per evitare che qualcuno in uno stato non consono si sposasse all&#8217;insaputa di tutti. Teoricamente, se qualcuno aveva qualcosa da ridire sul matrimonio poteva presentarsi dal parroco e bloccare la cerimonia.<span id="more-53"></span></p>
<p>Oggi le pubblicazioni hanno un carattere perlo più informativo e servono per dire al proprio paese che ci si sta sposando.<br />
Normalmente vengono  fatte sia dal comune (prima) che dalla parrocchia (dopo) e durano qualche settimana.</p>
<p>Al termine viene rilasciato il certificato di avvenute pubblicazioni.</p>
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		<title>Documenti per il comune e la chiesa.</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 12:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Per il matrimonio non servono molti documenti. Sostanzialmente vi verranno richiesti alcuni documenti dal comune ed altri dal parroco. Grazie all&#8217;introduzione dell&#8217;autocertificazione, tra l&#8217;altro, la burocrazia si è notevolmente ridotta e le procedure sono state semplificate. Documenti e atti in comune Recati presso il tuo comune di competenza. C&#8217;è un ufficio preposto alla registrazione dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/09/firmare.jpg" title="firmare.jpg"><img src="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/09/firmare.jpg" title="firmare.jpg" alt="firmare.jpg" align="left" height="350" width="350" /></a>Per il matrimonio non servono molti documenti. Sostanzialmente vi verranno richiesti alcuni documenti dal comune ed altri dal parroco. Grazie all&#8217;introduzione dell&#8217;autocertificazione, tra l&#8217;altro, la burocrazia si è notevolmente ridotta e le procedure sono state semplificate.</p>
<p><strong>Documenti e atti in comune</strong></p>
<p>Recati presso il tuo comune di competenza. C&#8217;è un ufficio preposto alla registrazione dei matrimoni. Occorre portare un documento<br />
di identità valido e sarà l&#8217;ufficiale comunale stesso ad indicarvi i documenti necessari che sono l&#8217;atto di nascita e il certificato contestuale. Fatta la prima parte occorre fissare una data per effettuare il consenso. Si tratta di una procedura ufficiale tramite la quale il comune registra la reciproca volontà di sposarsi, etc..etc..<br />
E&#8217; una cosa abbastanza veloce che avviene alla presenza di testimoni (chiedete dunque a qualche amico o parente se può fare da<br />
vostro testimone al consenso).<span id="more-51"></span></p>
<p><strong>Cosa chiede la Chiesa</strong></p>
<p>Senza entrare troppo nel dettaglio: fissate un appuntamento con il vostro parroco e lui vi spiegherà al meglio tutto quello che  ccorre per il vostro matrimonio. Tenete presente che il parroco non è un funzionario e che il matrimonio è un sacramento. Non andate dal parroco solo per sbrigare le faccende burocratiche ma vedetela come un&#8217;importante occasione per entrare pià in rapporto con lui, soprattutto se sarà lui a sposarvi.</p>
<p><strong>I principali documenti sono:</strong></p>
<p>Certificato di battesimo (rilasciato nella chiesa dove si è stati battezzati)<br />
Attestato di frequenza al corso pre-matrimoniale (anche compiuto in altra sede)<br />
Se vi sposate in una chiesa diversa dalla vostra il parroco della chiesa delle nozze vi chiederà lo &#8220;stato dei documenti&#8221; che gli viene fornito dai parroci delle vostre parrocchie.</p>
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		<title>Le leggi che regolano il matrimonio.</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Matrimonio e&#8217; regolato da alcuni diritti e doveri che possiamo trovare nel Costituzione e nel Codice Civile. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Art. 29: la Repubblica garantisce in diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull&#8217;eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="giustizia.jpg" href="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/09/giustizia.jpg"><img title="giustizia.jpg" src="http://www.blogmatrimonio.it/wp-content/uploads/2007/09/giustizia.jpg" alt="giustizia.jpg" align="left" border="3" hspace="10" vspace="8" /></a><strong>Il Matrimonio e&#8217; regolato da alcuni diritti e doveri che possiamo trovare nel Costituzione e nel Codice Civile.</strong></p>
<p><strong>COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA<br />
</strong><br />
<strong>- Art. 29</strong>: la Repubblica garantisce in diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull&#8217;eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell&#8217;unità familiare.</p>
<p><strong>- Art. 30</strong>: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d&#8217;incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti della famiglia legittima. La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.<span id="more-7"></span></p>
<p><strong>CODICE CIVILE<br />
</strong><br />
<strong>- Art. 143</strong>: diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l&#8217;obbligo reciproco alla fedeltà, all&#8217;assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell&#8217;interesse della famiglia ed alla coabitazione ( secondo una recente modifica l&#8217;obbligo della coabitazione è stato abrogato ). Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.</p>
<p><strong>- Art. 143 bis</strong>: cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio nome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.</p>
<p><strong>- Art. 144</strong>: indirizzo e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l&#8217;indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi, e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l&#8217;indirizzo concordato.</p>
<p><strong>- Art. 147</strong>: doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l&#8217;obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell&#8217;inclinazione e delle aspirazione dei figli.</p>
<p><strong>- Art. 148</strong>: concorso agli oneri. I coniugi devono adempiere l&#8217;obbligazione prevista dall&#8217;articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalinga. Quando i genitori non hanno mezzi, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.</p>
<p><strong>- Art. 159</strong>: regime patrimoniale tra i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell&#8217;art. 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo art. 177-197).</p>
<p><strong>- Art. 160</strong>: diritti inderogabili. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.</p>
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